- 01La messa in mora deve contenere tutti i campi obbligatori: parti, fatti numerati, importo, termine e firma a mano.
- 02Allega sempre l'indice numerato degli allegati e la ricevuta del contributo unificato.
- 03Verifica la competenza per valore (Giudice di Pace fino a 10.000 €) prima di notificare.
Un caso concreto: la fattura non pagata di un artigiano
Mario, idraulico a Bologna, ha emesso una fattura da 4.200 € a un cliente che non paga da tre mesi. Prima di andare in Giudice di Pace deve inviare una messa in mora scritta, altrimenti il giudice potrebbe considerare la domanda improcedibile. La lettera deve contenere precise indicazioni, altrimenti la cancelleria la respinge.
Cos'è la messa in mora e perché serve
La messa in mora è l'atto con cui l'attore intimano al convenuto di adempiere entro un termine ragionevole. Serve a fissare la data da cui decorrono gli interessi moratori e a dimostrare che il creditore ha tentato la via bonaria. Senza questo passaggio il giudice non può concedere il decreto ingiuntivo né avviare l'esecuzione.
I campi obbligatori che il giudice controlla
- Intestazione – tribunale competente (Giudice di Pace per cause fino a 10.000 €, 25.000 € per danni da circolazione).
- Parti – nome, cognome, residenza o domicilio di attore e convenuto, con codice fiscale.
- Esposizione dei fatti – narrazione cronologica, numerata, della prestazione e del mancato pagamento.
- Richiesta precisa – importo esatto in euro, interessi legali e spese.
- Termine per adempiere – almeno 15 giorni dalla notifica, indicato in modo chiaro.
- Sottoscrizione a mano – firma dell'attore con nome in stampatello, indirizzo e recapito telefonico.
- Indice degli allegati – numerazione continua da 1, uguale su ogni copia.
Checklist per non farsi respingere l'atto
- Verifica il valore della causa e scegli il giudice giusto (art. 7 c.p.c.).
- Redigi l'atto interamente in italiano; allega traduzione giurata se hai documenti in lingua straniera (art. 122 c.p.c.).
- Firma a mano in calce e scrivi residenza o domicilio.
- Prepara originale per il fascicolo e una copia per ogni convenuto.
- Allega l'indice numerato degli allegati.
- Calcola e versa il contributo unificato al deposito o presenta istanza di patrocinio a spese dello Stato.
- Controlla che l'indirizzo del convenuto sia completo per la notificazione.
Tabella dei documenti da allegare
| # | Documento | Note |
|---|---|---|
| 1 | Fattura o contratto originale | Deve riportare importo, data e partite IVA |
| 2 | Sollecito precedente (email, raccomandata) | Prova del tentativo bonario |
| 3 | Documento d'identità dell'attore | Fotocopia fronte‑retro |
| 4 | Procura se agisci per conto di terzi | Firmata e con dati anagrafici |
| 5 | Ricevuta versamento contributo unificato | Obbligatoria al deposito |
Errori frequenti che bloccano il deposito
- Atto non firmato: la cancelleria non lo riceve e i termini non decorrono.
- Giudice sbagliato per valore o territorio: il giudice dichiara incompetenza.
- Allegati senza indice numerato: il giudice non può riferirsi a un allegato specifico.
- Indirizzo del convenuto incompleto: la notificazione non può essere eseguita.
- Documenti in lingua straniera senza traduzione: violano l'art. 122 c.p.c.
- Uso di ricorso invece di atto di citazione (o viceversa) davanti al tribunale.
Dopo la messa in mora: le strade successive
Se il convenuto non paga entro il termine, puoi chiedere il decreto ingiuntivo. Il fascicolo prove deve contenere la stessa documentazione già allegata alla messa in mora, più la relata di notificazione. Per approfondire le opzioni successive consulta la guida Dopo la messa in mora cosa succede: le strade per recuperare il credito.
Regole che cambiano: verifica sempre le istruzioni del tribunale
Le norme procedurali possono essere aggiornate. Prima di depositare controlla il sito del tribunale competente o chiedi alla cancelleria le istruzioni correnti. Questo articolo fornisce informazioni generali, non consulenza legale.
Riferimenti normativi
- Codice di procedura civile, art. 7 (competenza del giudice di pace)
- Codice di procedura civile, art. 82 (difesa personale delle parti)
- Codice di procedura civile, art. 122 (lingua degli atti)
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Domande frequenti
Quanto tempo devo dare al debitore per pagare dopo la messa in mora?
Il termine minimo consigliato è 15 giorni dalla data di notifica; un termine più breve può essere considerato irragionevole dal giudice.
Posso inviare la messa in mora via PEC invece che raccomandata?
Sì, la PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, purché l'indirizzo PEC del convenuto sia valido e attivo.
Cosa succede se il convenuto non risponde alla messa in mora?
Puoi procedere con il decreto ingiuntivo presentando il fascicolo prove completo, inclusa la relata di notificazione della messa in mora.
Serve l'avvocato per redigere la messa in mora?
No, davanti al Giudice di Pace puoi stare in giudizio personalmente (art. 82 c.p.c.), ma l'atto deve rispettare tutti i requisiti formali.
Fonti ufficiali
- Codice di procedura civile, art. 7 (competenza del giudice di pace: 10000 EUR per i beni mobili e 25000 EUR per i danni da circolazione) 2026-10-19
- Codice di procedura civile, art. 9 (competenza del tribunale) 2026-10-19
- Codice di procedura civile, art. 82 (difesa personale delle parti) 2026-10-19
- Codice di procedura civile, art. 121 (libertà di forme degli atti) 2026-10-19
Informazioni generali sulle formalità giudiziarie. Non è consulenza legale e non crea un rapporto avvocato-cliente. Le regole cambiano: verifica le istruzioni pubblicate dal tribunale prima di depositare.