- 01Verifica il valore della tua richiesta: il Giudice di Pace è competente fino a 10.000 euro, il Tribunale sopra.
- 02Prepara l'atto con intestazione, fatti numerati, documenti e conclusioni, seguendo il formato A4 richiesto.
- 03Deposita l'atto e poi notificalo al convenuto a un indirizzo preciso; conserva la relata di notificazione.
Hai una fattura non pagata: da dove inizi?
Hai emesso una fattura, hai aspettato, hai sollecitato, ma niente. Ora ti stai chiedendo: "fattura non pagata cosa fare?". La risposta pratica è una sequenza di azioni, non un unico atto. Prima di scrivere qualsiasi cosa, devi verificare tre dati: l'importo esatto, il tipo di giudice e se puoi stare in giudizio da solo.
La prima cosa da fare è mettere nero su bianco il valore della tua richiesta. Questo numero decide tutto: quale ufficio giudiziario, quale atto, quanto paghi. Per una somma di denaro, il Giudice di Pace è competente fino a 10.000 euro. Per i danni da circolazione di veicoli, il limite sale a 25.000 euro. Sopra queste cifre, tocca al Tribunale. Controlla sempre il testo vigente dell'art. 7 del codice di procedura civile prima di depositare.
Verifica se puoi agire da solo
Davanti al Giudice di Pace puoi stare in giudizio personalmente, nei limiti previsti dagli artt. 82 e 316 c.p.c. Questo significa che puoi preparare e depositare l'atto senza un avvocato, se il valore lo consente. Davanti al Tribunale, invece, la regola è l'assistenza di un difensore, salvo eccezioni previste dalla legge. Prima di scegliere la strada, verifica se il tuo caso rientra in una di queste eccezioni.
Se decidi di procedere da solo, la tua arma principale è la chiarezza. Il giudice e la cancelleria devono capire chi sei, cosa chiedi e perché. Un atto scritto male, con errori formali, viene respinto o rimandato indietro. Non è una questione di stile, ma di rispetto delle regole.
Prepara l'atto: la sequenza dei contenuti
L'atto che depositi deve seguire una struttura precisa. L'intestazione indica l'ufficio giudiziario (Giudice di Pace o Tribunale) e le parti: attore (tu) e convenuto (chi non paga). Poi viene l'esposizione dei fatti: ogni fatto in un paragrafo numerato, in ordine cronologico, con date e importi esatti. Non devi qualificare giuridicamente i fatti, solo raccontarli.
Dopo i fatti, elenchi le comunicazioni intercorse: chi ha scritto, quando, con quale mezzo e con quale esito. Infine elenchi i documenti che alleghi, con nome, data e provenienza. Le conclusioni sono l'ultima parte: scrivi con parole tue che cosa chiedi al giudice, in forma di fatto. Non aggiungere norme o fondamenti giuridici.
Deposita l'atto: le formalità da rispettare
Il deposito avviene presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario competente. Devi portare l'originale e una copia per ciascuna parte convenuta. L'atto deve essere in italiano, su carta A4, con margini di 2,5 cm, carattere Times New Roman 12 pt, paragrafi numerati e sottoscrizione in calce. La firma va apposta a mano, con il nome in stampatello sotto. Non stampare mai il nome nello spazio della firma.
Prima del deposito, verifica se devi versare il contributo unificato: l'importo dipende dal valore della causa e lo calcola la cancelleria. Se non puoi pagare, puoi presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Controlla anche le modalità del deposito telematico, se previste per il tuo ufficio. Conserva sempre una copia completa del fascicolo e la ricevuta di deposito.
Notifica al convenuto
Dopo il deposito, devi notificare l'atto al convenuto, cioè portarlo a sua conoscenza a un indirizzo preciso. La notificazione avviene tramite ufficiale giudiziario, che consegna una copia dell'atto all'indirizzo indicato. Senza un indirizzo valido, la notifica fallisce e il procedimento si blocca. Per questo, nell'atto devi indicare il nome esatto e l'indirizzo del convenuto, non una casella postale.
La relata di notificazione è il documento che prova che la notifica è avvenuta: conservala. Se il convenuto non ha un indirizzo valido, la notifica fallisce e devi trovarne uno nuovo. Non puoi procedere senza un indirizzo a cui notificare.
Dopo la notifica: cosa succede
Dopo la notifica, il convenuto ha un termine per costituirsi e rispondere. Se non risponde, il giudice può procedere in sua assenza. Ma non è una vittoria automatica: devi comunque dimostrare i fatti che hai raccontato nell'atto. I documenti che alleghi sono la tua prova: fatture, contratti, email, lettere. Ogni allegato va numerato in modo continuativo e indicato nell'indice.
La cancelleria e il giudice usano i paragrafi numerati per richiamare i fatti e gli allegati. Se l'atto è difficile da leggere, con carattere troppo piccolo o senza margini, viene contestato. Segui le regole di formato e il tuo atto sarà più facile da gestire.
Errori comuni da evitare
L'errore più comune è non firmare l'atto. Un atto non sottoscritto non viene ricevuto dalla cancelleria. Altro errore frequente è depositare davanti al giudice sbagliato per valore o territorio. Il valore si determina secondo gli artt. 7 e 9 c.p.c., il territorio secondo il domicilio del convenuto. Se sbagli, il giudice dichiara la propria incompetenza e devi ricominciare.
Altri errori: allegati senza indice numerato, indirizzo del convenuto mancante o incompleto, documenti in lingua straniera senza traduzione. In tutto il processo è prescritta la lingua italiana (art. 122 c.p.c.). Se un documento è in lingua straniera, devi allegare la traduzione. Infine, usa l'atto giusto: davanti al Tribunale l'atto introduttivo è l'atto di citazione, davanti al Giudice di Pace la domanda può essere proposta anche verbalmente a verbale.
Le tue prossime mosse
Ora hai la sequenza: verifica il valore, scegli il giudice, prepara l'atto, depositalo e notificalo. Prima di ogni passo, controlla le regole attuali: le leggi cambiano e la cancelleria del tuo ufficio è la fonte più affidabile. Non fidarti di consigli generici: verifica sempre il testo vigente degli articoli citati.
Se vuoi una guida passo passo per compilare l'atto, puoi usare la preparazione guidata sul sito o leggere gli articoli su come recuperare un credito senza avvocato. Per le regole sulla lingua dell'atto, consulta la guida al deposito. Ricorda: la cancelleria è lì per aiutarti, ma la responsabilità dell'atto è tua.
Controlla il formato prima di depositare
Scopri cosa chiede il tribunale della tua zona e cosa contiene un pacchetto preparato.
Domande frequenti
Posso presentare la domanda verbalmente davanti al Giudice di Pace?
Sì, davanti al Giudice di Pace la domanda può essere proposta anche verbalmente a verbale, come previsto dagli artt. 316 e 318 c.p.c. Questo significa che puoi andare in cancelleria e dettare la tua richiesta, che verrà messa per iscritto.
Cosa succede se l'atto non è firmato?
Un atto non sottoscritto non viene ricevuto dalla cancelleria. La firma è obbligatoria: la parte o il difensore devono apporla a mano in calce. Senza firma, i termini non risultano osservati.
Devo tradurre i documenti in lingua straniera?
Sì, in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana (art. 122 c.p.c.). I documenti in lingua straniera vanno depositati con la traduzione, giurata quando servono come prova.
Cosa devo fare se non ho l'indirizzo del convenuto?
Senza un indirizzo a cui eseguire la notificazione, l'atto non può essere portato a conoscenza della controparte. Devi trovare un indirizzo valido, non una casella postale. Se non lo trovi, il procedimento non può andare avanti.
Fonti ufficiali
- Codice di procedura civile, art. 7 (competenza del giudice di pace: 10000 EUR per i beni mobili e 25000 EUR per i danni da circolazione) 2026-10-19
- Codice di procedura civile, art. 9 (competenza del tribunale) 2026-10-19
- Codice di procedura civile, art. 82 (difesa personale delle parti) 2026-10-19
- Codice di procedura civile, art. 121 (libertà di forme degli atti) 2026-10-19
Informazioni generali sulle formalità giudiziarie. Non è consulenza legale e non crea un rapporto avvocato-cliente. Le regole cambiano: verifica le istruzioni pubblicate dal tribunale prima di depositare.